SOMMARIO
1. Introduzione
2. La procedura di approvazione della legge : il voto di fiducia e l’articolo 72, ultimo comma, della costituzione
3. La giurisprudenza della Corte costituzionale
4. La dubbia costituzionalità nel merito della legge
5. Considerazioni conclusive. Coalizioni eterogenee e rischio di ingovernabilità
1. Introduzione
Il 26 ottobre 2017 il Senato ha approvato in via definitiva un nuovo testo di legge elettorale (1) [c.d. “Rosatellum” (2)], il sesto nella vita della Repubblica dopo le leggi del 1948 (3), del 1953 [c.d. “legge truffa”(4)], del 1993 [c.d. “Mattarellum”(5)], del 2005 [c.d. “Porcellum”(6)], del 2015 [c.d. “Italicum”(7)] (8)
A parte le denominazioni, che denunciano l’imbarbarimento della classe politica italiana ed offendono coloro che ancora hanno sensibilità per la cultura e per la lingua latina, oltre che esporre l’Italia al pubblico ludibrio, la nuova legge presenta seri motivi di critica e per la procedura di approvazione nei due rami del parlamento (voto di fiducia), e per la dubbia legittimità costituzionale nel merito (in particolare, il voto unico di lista), e per la probabile inidoneità al raggiungimento dell’obiettivo perseguito (governabilità del paese).
2. La procedura di approvazione della legge: il voto di fiducia e l’articolo 72, ultimo comma, della costituzione
3. La giurisprudenza della Corte costituzionale
4. La dubbia costituzionalità nel merito della legge
5. Considerazioni conclusive. Coalizioni eterogenee e rischio di ingovernabilità
Non sono state sufficienti due sentenze della Corte costituzionale, molto critiche nei confronti della scelta del legislatore in tema di sistema elettorale, e riaffermanti i principi che informano i regimi democratici e, in particolare, la forma di governo parlamentare quale quella italiana, per indurre la classe politica, sia di destra (autrice della legge del 2005) che di sinistra (autrice della legge del 2015), a un’inversione di rotta.
La nuova legge elettorale, approvata per giunta col voto di fiducia, si inserisce in una linea di miopi compromessi, ignorando perfino gli insegnamenti da trarsi da recenti esperienze politiche, basate su calcoli di potere miseramente naufragati. Si pensi al tentativo di revisione costituzionale, bocciato dal referendum del 4 dicembre 2016, revisione nel cui quadro doveva inserirsi la legge elettorale del 2015.
Anche l’obiettivo della governabilità, a scapito del principio di rappresentanza democratica, sembra destinato a fallire.
Il sistema elettorale previsto rende necessaria la coalizione tra forze politiche, nessun partito o movimento, allo stato attuale, essendo in grado di conquistare la maggioranza assoluta nei due rami del parlamento, almeno secondo l’orientamento dell’elettorato, emergente dai sondaggi e confermato dalle più recenti tornate elettorali. Si aggiunga che anche le possibili coalizioni, sia di destra che di sinistra, non risultano essere in grado di ottenere la maggioranza assoluta, onde l’esito più probabile è un governo di “larghe intese”. Di qui l’estrema fragilità della compagine governativa, aggravata dal fenomeno del trasformismo, che purtroppo da tempo inquina la classe politica italiana.
Si tornerà alle urne prima della scadenza naturale della prossima legislatura o l’arte del compromesso terrà in piedi alleanze improbabili, accentuando il degrado politico, etico e culturale ?
Un’ultima osservazione su un ulteriore effetto negativo della nuova legge elettorale : l’astensionismo, che la disciplina prevista, coartando la libera scelta del cittadino, a nostro avviso incrementerà, almeno fra coloro il cui spirito critico non è annebbiato e che ancora aspirano a votare candidati e programmi in cui è possibile riconoscersi.
* Testo aggiornato al 27 novembre 2017
NOTE